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Art.13.

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisorie, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nei successivi quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge consiglia i limiti massimi della carcerazione preventiva.

costituzione
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2 lug 2026 alle 23:50

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